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La Valutazione nella riforma: competenze, soggetti, ambiti e azioni 

contributo di Mariella Marras

 

Competenze e attribuzioni del  Ministero

Normativa precedente all’autonomia

DPR 275/1999

 

L. 53 /2003 e  D.L.gs 59/2004

 Programmi ,

                   indicazioni                nazionali                

 e  standard

Programmi nazionali

-Contenuti

-Finalità

 

Il ministero, previo parere delle competenti commissioni  parlamentari sulle linee e sugli indirizzi  generali, definisce

a norma dell’art 205 del D.lgs 297/94, sentito il Consiglio nazionale della P.I. .per i diversi tipi e indirizzi di studio:

- Gli standard relativi alla qualità del servizio

Dpr 275/99 art 8 lett.f         

 

Art 1 c.1 L.53/2003

Decreto Lgs 19/0272004 n°59

-Indicazioni nazionali: livelli essenziali di prestazione a cui tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione  sono tenute per garantire il diritto personale, sociale e civile all’istruzione e alla formazione di qualità;

-Pecup

 

Disposizioni finali e attuative 

Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell’art 117, sesto comma, della Costituzione e dell’art.17, comma 2, della L.23 agosto 1988, n°400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani  di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell’organizzazione delle discipline; b)alla determinazione  delle modalità di valutazione dei crediti  scolastici; c) alla determinazione degli standard minimi formativi,richiesti per la spendibilità nazionali dei titoli professionali conseguiti all’esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

 Art 7 L. 53/2003

 

- Gli Obiettivi generali del processo formativo

Dpr 275/99   art 8 lett.a                                                             

 Obiettivi generali del processo formativo

Scuola dell’Infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria di primo grado

 

- Gli obiettivi specifici di apprendimento  relativi alle competenze degli alunni

 Dpr 275/99 art 8 lett.b                                                                       

Obiettivi specifici di apprendimento

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria di primo grado

 

- Gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi

Dpr 275/99 art 8 lett.g         

 

 

 Servizio

            

nazionale                           di

 

Valutazione

 

Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi e degli standard di qualità del servizio, il ministero della P.I. fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino all’istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal centro europeo dell’Educazione, riformato a norma dell’art 21 c.10 della L..n°59/97

Art 10 c.1 Dpr 275/1999  

 

Istituzione del servizio nazionale di valutazione

Art 1 c.3, lett.b, L.n°53/2003

Con i decreti di cu all’art 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione e degli apprendimenti degli studenti;  art 3 L.53/2003

 

 

 

 

Ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l’istituto nazionale per la valutazione  del sistema di istruzione  effettua verifiche  periodiche e sistematiche  sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità  complessiva  dell’offerta formativa  delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto istituto. Art 3 c.1 lett.a L.n°53/2003

 

Decreto legislativo 28/10/2004 ”Istituzione del servizio nazionale di valutazione”

Scrutini

ed

esami

 

Esame di licenza elementare art 148 T.U. 297/94

 

 

 

 

Modalità organizzative di scrutini ed esami T.U. 297/94 art 205

 

 

D. Lsgv 297 Tit. V Capo III e IV esami e norme comuni a vari tipi di esami

 

 

Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.( abolizione dell’esame di quinta elementare) Art 4 p4 DLgs 59

 

Norme finali e abrogazioni : Art 19 C. 3 D.Lgs 59

L’esame di Stato conclusivo dei cicli d’istruzione  considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove  organizzate dalle commissioni d’esame e su prove predisposte e gestite dall’istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento  del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno Art 3 lett.c L.53/2003

E’ sostanzialmente confermato il precedente ordinamento per quanto riguarda gli scrutini relativi alla valutazione periodica e finale. In sede di scrutinio di fine anno, i docenti valutano e registrano il conseguimento degli obiettivi  formativi previsti per ciascun alunno. In presenza di particolari situazioni di criticità , di rilevanza tale da compromettere il processo di apprendimento in atto, prefigurando oggettivamente l’impossibilità di conseguir e gli obiettivi formativi previsti, i docenti possono in via eccezionale non ammettere  l’alunno alla classe successiva (art 8 e 11 del D.Lgs 59/2004) Tale decisione va assunta con specifica motivazione da riportare nella scheda personale dell’alunno e negli atti significativi del suo percorso scolastico. Per la scuola primaria l’eventuale non ammissione  viene decisa all’unanimità  …per la scuola secondaria di I° grado è adottata a maggioranza…l’ammissione agli scrutini è condizionata (ai sensi dell’art 11 c.1 del DLgs 59/2004) alla verifica della validità dell’anno scolastico sulla base delle assenze effettuate. I docenti possono, per singoli casi eccezionali, validare l’anno scolastico anche in deroga al limite di assenze. c.m. n°85/2004  

Modelli 

di

certificazioni

 

Pagelle /Attestati

 

Con decreto del Ministro della P.I. sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa o liberamente scelte  dagli alunni e debitamente certificate  art 10 c. 3 Dpr 275

 

Questo ministero si riserva anche sulla base della rilevazione di esperienze significative condotte in attuazione della riforma nel pregresso  anno scolastico e nell’anno in corso di offrire modelli di certificazione in cui possano essere indicate le conoscenze, le competenze, le abilità acquisite e i crediti formativi  riconoscibili, compresi quelli relativi a alle discipline e alle attività realizzate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate (-art 10 c.3 del Dpr 275/99)

-c.m.85/2004, p. C- 4 

 

 

Competenze delle Istituzioni Scolastiche

 Normativa precedente all’autonomia

Dpr 275/1999

L 53/2003 e D.L.gs 59/2004

Suddivisione

dell’anno

in periodi

Il C.doc delibera ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi  la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi

D.L vo 297/94 art 7 l.c

 

 La valutazione periodica dell’alunno viene espressa in base alla scansione temporale adottata dal Collegio dei Docenti cm 85 lett.C p1,c.8

Verifiche    e

  Adeguamenti

 

 

Il Collegio dei .Docenti valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne  l’efficacia in  rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario,  opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica

D.Lgs  297/94 art 7

 

 

Modalità

     e                   criteri 

 

 

 

…individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale Dpr 275/99 art 4 p.4

 

i criteri per la valutazione periodica dei  risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissi

Dpr 275 art 4, p.4

 

 

 

 

 

 

 

 

La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti  delle

istituzioni di istruzione  e formazione frequentate

Art 3 c2 L53/2003

 

 

I criteri per il riconoscimento dei crediti  e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni  sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo  agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all’art 8 e tenuto conto della necessità di favorire i passaggi fra i diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l’integrazione fra i diversi sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro    Dpr 275/99 Art 4 p. 6

Agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;

Art 3 c2 L53/2003

 

 

Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi  alle attività realizzate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni  e debitamente accertate o certificate Dpr 275/99 Art 4 p. 6

 

 

 

 

Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa  certificazione sono effettuati  ai sensi della disciplina di cui all’art 17 della L.24 76/1997 n.196 , fermo restando il valore  legale dei titoli di studio previsti dall’attuale ordinamento

 

Art 5 c.8 T.U.

I Consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti dal D.D. o dal Preside oppure da un docene, membro del consiglio, loro delegato…in particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli art 126,145,167,177,277

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrogazione art 144  T.U. 297/2004 ( art 17 dpr 275/99)

Abrogazione art 126,144,167,277    ( art 17, Dpr 275/99)

 

La valutazione nella scuola primaria

La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo

 I medesimi docenti con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva, all’interno del periodo biennale in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione   Art 8 d.Lgs 59

 

Abrogazione art 145 T.U. (art 19 D.Lgs 59/2004)

                                                                                    

Il Consiglio di classe in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni della prima e della seconda classe e all’esame di  licenza gli alunni della terza classe, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo  un giudizio di non ammissione alla classe successiva o all’esame di licenza.

Art 177, c.5, T.U. 297/94

 

 

Abrogazione art 177 T.U.

Abrogazione art 178 T.U. c.1 e 3 ( art 19 D. Lgs 59/2004)

Scuola secondaria:

Valutazione scrutini ed esami

1 Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1e2 dell’art10.

2 La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti  responsabili  degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni  scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari  al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.

3 I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio, valutando altresì il comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere l’allievo alla classe successiva all’interno del periodo biennale.

4 Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato Art 11, D.Lgs 59/2004

La valutazione degli alunni:

- viene effettuata dai docenti sia con scansione periodica e annuale,sia in occasione del passaggio al periodo successivo

-è unitariamente riferita ai livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni  nelle attività obbligatorie e in quelle opzionali

-riguarda sia gli apprendimenti che il comportamento

Il processo di personalizzazione degli interventi formativi, previsto per l’intero periodo scolastico di ciascun alunno trova espressione concreta nell’impiego del portfolio delle competenze,costituito dalla documentazione essenziale e significativa delle esperienze formative dell’alunno e dalla descrizione delle azioni di orientamento e valutazione del medesimo Il portfolio, al cui aggiornamento concorre l’èquipe dei docenti, d’intesa con l a famiglia, viene gestito nel contesto delle competenze attraverso le quali si esprime la funzione tutoriale c.18, c.m. 29/2004

 

L’art. 8 del D.lgs ( valutazione nella sc.primaria.) stabilisce che la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze degli stessi acquisite sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati

Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli orari obbligatoti sia quelli riferiti agli orari  opzionali scelti dagli alunni. Ai sensi dell’art 8,c1 e 2, gli insegnanti procedono alla valutazione conclusiva degli alunni  ai fini del passaggio al periodo successivo. Gli stessi, con decisione collegiale assunta all’unanimità possono non ammettere gli alunni alla classe intermedia,”in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”.

Considerato che l’art 4 del decreto in questione prevede nella scuola primaria, un primo anno di raccordo con la scuola dell’infanzia e due periodi didattici biennali, il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado avviene a seguito di valutazione positiva effettuata al termine del secondo periodo didattico biennale.

p.2.5, c.m.29/2004 Valutazione nella scuola primaria (art 4, 8 e19)

Conformemente alle disposizioni contenute nella legge n.53/2003, il decreto legislativo stabilisce, all’art 4, che la scuola secondaria di I grado sia articolata in un periodo didattico biennale e in un terzo anno  di orientamento e di raccordo con il secondo ciclo. Il comma 1 dell’art 11 del decreto dispone che, ai fini della validità dell’anno scolastico, ciascun alunno deve maturare una frequenza minima di tre quarti dell’orario annuale obbligatorio e facoltativo prescelto. Le istituzioni scolastiche, qualora ricorrano situazioni eccezionali, possono autonomamente stabilire deroghe  ai limiti massimi di assenze. Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti ,sia quelli connessi con gli orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti dagli studenti. Gli insegnanti procedono anche alla valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini del passaggio al periodo successivo.

Con deliberazione motivata possono altresì non ammettere gli alunni alla classe intermedia.

Il terzo anno si conclude con l’esame di stato che è titolo di accesso al sistema dei licei e a quello della formazione professionale.

 p.3.5,c.m.29  Valutazione nella scuola secondaria di I grado

…….

 

 

 

R i a s s u m e n d o

 

Prima della riforma

Normativa della riforma

 Dpr 275/99

L.53/04

D.Lgs 59/04

Soggetto che valuta

Consiglio di classe

Èquipe pedagogica

 

Periodicità della valutazione 

Annuale

Annuale, relativamente alla prima della scuola primaria e alla terza media ; Biennale  per le classi seconda e terza, quarta e quinta primaria, seconda e terza secondaria di I° grado

Decisione periodicità di valutazione all’interno dell’anno scolastico

Collegio dei Docenti

Indirizzi generali del Cons.d’Istituto

Collegio dei Docenti

Indirizzi generali del Cons. d’Istituto

Individuazione degli obiettivi formativi in riferimento a

Programmi nazionali

In riferimento agli obiettivi generali e specifici di apprendimento delineati dalle Indicazioni Nazionali

Dal Dpr 275/99 venivano abrogati i programmi nazionali.

 

Strumenti  per la  valutazione

Scheda e attestato su modello ministeriale, Registro di classe , registro del docente; agenda di programmazione per il team della scuola elementare

Scheda, attestato e portfolio,Registro di classe e del docente  su modelli adottati dal Collegio in base ai nuovi ordinamenti

 

 

 

 Certificazione di competenze

Modello che verrà predisposto a livello nazionale dal MIUR

Non ammissione al periodo successivo

 

 

 

In casi eccezionali nella scuola elementare e su conforme parere del Consiglio d’Interclasse

In casi eccezionali  e con voto di maggioranza dell’èquipe nella scuola primaria art 8 D Lgs. 59

- In casi motivati e con voto di maggioranza nella scuola secondaria di I° grado; D Lgs.59/ Art 11 

Non ammissione alla classe successiva all’interno del periodo

 

- in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione

-In presenza di particolari situazioni di criticità. di rilevanza tale da compromettere gravemente il processo di apprendimento in atto, prefigurando oggettivamente l’impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi previsti,i docenti possono in via eccezionale non ammettere l’alunno alla classe successiva. Tale decisione va assunta con specifica motivazione da riportare nella scheda personale dell’alunno e negli altri atti significativi del suo percorso scolastico c.m.85/2004

- all’unanimità nella scuola primaria

- a maggioranza nella scuola secondaria di 1° grado

Assenze degli alunni ai fini valutativi

Influivano sugli elementi di valutazione nello scrutinio

Nella scuola secondaria, la validità dell’anno è subordinata alla frequenza di almeno tre quarti dell’orario delle attività previste dal piano di studio personalizzato. Per casi eccezionali ,le istituzioni scolastiche possono stabilire deroghe motivate