|
Abrogazione art 177 T.U.
Abrogazione art 178 T.U. c.1 e 3 ( art 19 D. Lgs
59/2004)
Scuola secondaria:
Valutazione scrutini ed esami
1 Ai fini della validità dell’anno, per la
valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1e2 dell’art10.
2 La valutazione periodica e annuale degli
apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione
delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti
responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche
previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti
della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono
gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e
allo sviluppo degli apprendimenti.
3 I docenti effettuano la valutazione
biennale ai fini del passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare
il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio,
valutando altresì il comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi
motivati, possono non ammettere l’allievo alla classe successiva
all’interno del periodo biennale.
4 Il terzo anno della scuola secondaria di
primo grado si conclude con un esame di Stato Art 11, D.Lgs 59/2004
La valutazione degli alunni:
- viene effettuata dai docenti sia con scansione
periodica e annuale,sia in occasione del passaggio al periodo successivo
-è unitariamente riferita ai livelli di
apprendimento conseguiti dagli alunni nelle attività obbligatorie e in
quelle opzionali
-riguarda sia gli apprendimenti che il
comportamento
Il processo di personalizzazione degli interventi
formativi, previsto per l’intero periodo scolastico di ciascun alunno
trova espressione concreta nell’impiego del portfolio delle
competenze,costituito dalla documentazione essenziale e significativa
delle esperienze formative dell’alunno e dalla descrizione delle azioni
di orientamento e valutazione del medesimo Il portfolio, al cui
aggiornamento concorre l’èquipe dei docenti, d’intesa con l a famiglia,
viene gestito nel contesto delle competenze attraverso le quali si
esprime la funzione tutoriale c.18, c.m. 29/2004
L’art. 8 del D.lgs ( valutazione nella
sc.primaria.) stabilisce che la valutazione periodica e annuale
degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione
delle competenze degli stessi acquisite sono affidate ai docenti
responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di
studio personalizzati
Sono oggetto di valutazione tutti gli
apprendimenti, sia quelli connessi agli orari obbligatoti sia quelli
riferiti agli orari opzionali scelti dagli alunni. Ai sensi dell’art
8,c1 e 2, gli insegnanti procedono alla valutazione conclusiva degli
alunni ai fini del passaggio al periodo successivo. Gli stessi, con
decisione collegiale assunta all’unanimità possono non ammettere gli
alunni alla classe intermedia,”in casi eccezionali e comprovati da
specifica motivazione”.
Considerato che l’art 4 del decreto in questione
prevede nella scuola primaria, un primo anno di raccordo con la scuola
dell’infanzia e due periodi didattici biennali, il passaggio dalla
scuola primaria alla scuola secondaria di I grado avviene a seguito di
valutazione positiva effettuata al termine del secondo periodo didattico
biennale.
p.2.5, c.m.29/2004 Valutazione nella scuola
primaria (art 4, 8 e19)
Conformemente alle disposizioni contenute nella
legge n.53/2003, il decreto legislativo stabilisce, all’art 4,
che la scuola secondaria di I grado sia articolata in un periodo
didattico biennale e in un terzo anno di orientamento e di raccordo con
il secondo ciclo. Il comma 1 dell’art 11 del decreto dispone che, ai
fini della validità dell’anno scolastico, ciascun alunno deve maturare
una frequenza minima di tre quarti dell’orario annuale obbligatorio e
facoltativo prescelto. Le istituzioni scolastiche, qualora ricorrano
situazioni eccezionali, possono autonomamente stabilire deroghe ai
limiti massimi di assenze. Sono oggetto di valutazione tutti gli
apprendimenti ,sia quelli connessi con gli orari obbligatori, sia quelli
riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti dagli studenti. Gli
insegnanti procedono anche alla valutazione conclusiva dei singoli
alunni ai fini del passaggio al periodo successivo.
Con deliberazione motivata possono altresì non
ammettere gli alunni alla classe intermedia.
Il terzo anno si conclude con l’esame di stato che
è titolo di accesso al sistema dei licei e a quello della formazione
professionale.
p.3.5,c.m.29 Valutazione nella scuola
secondaria di I grado
…….
|