indietro

Lo stabilisce la legge e lo conferma la Corte dei Conti

 Come abbiamo sempre sostenuto e sottolineato, anche di recente, vista la forte discussione che è partita nelle scuole a tale proposito, il maestro unico non è un obbligo.

Per due ragioni: la scuola è autonoma in forza della legge Costituzionale 3/2001, la scuola organizza le risorse che le vengono assegnate, anche quelle professionali, come meglio crede, in ragione dell’articolo 5 commi 1 e 4 del DPR 275/99 che reca il Regolamento dell’autonomia scolastica.

Ora la Corte dei Conti, sia pure in un contesto non tanto fausto, che è quello dell’approvazione definitiva del Regolamento sul primo ciclo, esplicita il proprio parere, in sede di registrazione dello stesso Regolamento, sottolineando positivamente la risposta dell’Amministrazione sul fatto che le scuole non sono obbligate al maestro unico.

Evidentemente la stessa Corte dei Conti ha costretto il MIUR ad ammettere che il docente unico non è prescrittivo. Infatti nel parere la Corte afferma come l’Amministrazione sottolinei che il modello del docente unico - di cui al d.l. n. 137/2008, convertito in legge n. 169 del 30 ottobre 2008 - viene sì indicato come modello da privilegiare nell'ambito delle possibili articolazioni del tempo-scuola, ma pur sempre "tenuto conto della richiesta delle famiglie e nel rispetto dell'autonomia scolastica". In sostanza, l'indicazione del modello non avrebbe alcun carattere prescrittivo, lasciando piena libertà alle scuole di strutturare orari e assetti didattico-organizzativi secondo la propria programmazione e valutazione."

Non avevamo dubbi e lo abbiamo detto sin dall’inizio. Ora ci pare che non li possa avere più nessuno.

Quindi spetta al Collegio dei Docenti decidere e non ci può essere Ministro o Dirigente scolastico ad imporlo.

 

 

Un momento di riflessione sulle formule organizzative nella scuola targata Gelmini

 

Maestro unico, maestra prevalente, docente coordinatore o referente di una coppia o équipe docente

 Ci si era “dimenticati” da parte del Ministro Gelmini e del suo staff che la legge naz. 59/1997, il conseguente DPR 275/1999 e la legge costituzionale n. 3/2001 (Titolo 5°, art. 117) garantiscono alle istituzioni scolastiche l’autonomia funzionale al successo formativo. Dunque nessuna circolare, decretazione o legge può porsi in contrasto con tale garanzia di diritto costituzionale se non dopo aver modificato l’articolo della Costituzione medesima.

Era ovvio, quindi, che al Ministro spettava e spetta la quantificazione (cioè i tagli o l’ampliamento) dell’organico messo a disposizione delle singole Regioni e conseguentemente assicurato alle singole istituzioni scolastiche. Ma al di là di pure “indicazioni politiche” non era e non è competenza del Ministro determinare l’organizzazione didattica, in quanto invasione di campo della ”autonomia della singola istituzione scolastica”.

Dirigenti scolastici pedagogicamente più sensibili e Collegi docenti più attenti alle proprie prerogative professionali avevano colto la natura oggettivamente  “non prescrittiva” della pubblicizzata e pretesa imposizione ministeriale gelminiana del “maestro unico” nella Scuola Primaria. E si sono mossi in coerenza con il loro diritto-dovere di perseguire e garantire una gestione dell’autonomia scolastica che sia realmente funzionale al successo formativo dei propri alunni. A questa scuola va tutto il nostro plauso. Non sempre o meglio troppo spesso questo non è successo, prevalendo atteggiamenti burocratici di passiva sottomissione alle indicazioni contingenti della politica dominante o alle miopi convenienze e pigrizie di tipo corporativo.

Dunque se l’imposizione sbandierata dalla Gelmini della generalizzazione del “maestro unico” non è legittima è urgente ripensare e sperimentare nuovi modelli d’organizzazione didattica che salvaguardino insieme la “collegialità” e la “responsabilità”, singola e collettiva, della programmazione, della gestione didattica, della valutazione e delle relazioni. Tale ricerca-azione verso una nuova impostazione organizzativa è chiamata non solo ad affermare l’inadeguatezza professionale, storica e culturale, dell’insegnante e del testo unico ma insieme a cogliere le difficoltà e i limiti formativi di una conduzione modulare troppo spesso gestita per discipline e responsabilità separate.

Ci aspettiamo dunque l’apertura di un confronto, la esplicitazione organizzativa e pedagogica di nuovi modelli che, partendo ed esaltando il diritto-dovere della proprio funzione autonoma, indichino tentativi ed esperienze di “cooperazione educativa” finalizzate ad una scuola di qualità nella gestione e formazione della cittadinanza attiva di adulti e bambini.

r.r.

 

1. Se il “maestro unico”… sono due


Adesso è quasi ufficiale: il modello del maestro unico non è prescrittivo e le scuole possono organizzarsi con ampi margini di autonomia.

Dopo che la precisazione era stata riportata all’interno della delibera della Corte dei Conti con la quale era stata dato l’ok alla registrazione del regolamento sul riordino del primo ciclo (dPR 89/2009), ora anche l’atto di indirizzo (in bozza) che dovrà accompagnare l’applicazione del regolamento parla esplicitamente di modello non prescrittivo e di flessibilità organizzativa da parte delle istituzioni scolastiche autonome.

Molte scuole non hanno aspettato quel benestare ministeriale e già in vista del nuovo anno scolastico hanno individuato il modello più comodo: un fitfy-fitfy che prevede l’impiego del docente unico per metà tempo su una classe e per l’altra metà su un’altra, con il reciproco speculare del collega dell’altra classe. Due maestri unici con un orario equamente suddiviso su due classi.

Le ore mancanti per arrivare a 27 o 30 ore settimanali vengono assegnate, per completamento, ad un terzo (o quarto docente) che dovrà comunque lavorare anche su altre classi.

È una soluzione che assomiglia a quella modulare (11 ore per docente in ciascuna delle due classi) che invece il regolamento ha inteso superare, con la sola differenza che il terzo maestro di complemento è fuori modulo.

Se questo modello del maestro unico doppio sarà assunto in modo generalizzato, non si potrà dire che l’autonomia delle scuole non abbia funzionato secondo le aperture ministeriali. Ma una domanda sorgerà spontanea: sarà salva, comunque, l’idea educativa del maestro unico di riferimento che ha accompagnato tra mille polemiche il lancio della riforma Gelmini?

 Dal sito "Educazione & scuole"

2. Il doppio maestro unico ridimensiona la valenza “educativa” della riforma Gelmini?


Se, in nome dell’autonomia delle scuole, il maestro unico sarà doppio in due classi parallele, che ne sarà delle idee di valenza pedagogica che ne hanno accompagnato il lancio mesi fa?

Si è parlato allora di maestro “unico” prevalente, ma, se, secondo le determinazioni autonome, avrà un orario uguale a quello del maestro unico dell’altra classe (11+11 ore di qua e 11+11 di là), non potrà essere un docente prevalente, sarà soltanto paritetico. 

Si era parlato di lui come punto di riferimento per gli alunni della classe e delle famiglie, con funzione e responsabilità educative primarie. Ma, se i docenti saranno due con pari orario e pari peso di docenza, chi dovrebbe essere punto di riferimento per le famiglie e tutor per gli alunni?

Si era parlato di funzione di coordinamento della mini-squadra dei docenti della classe, ma come si farebbe ad essere coordinatore in un ruolo alla pari? Lo si assegna al docente dell’ambito linguistico come si fa con il docente di lettere nelle scuole medie (che però ha più ore degli altri)? 

Non sappiamo se il ministero, nel definire compiutamente l’atto di indirizzo attualmente all’esame del Cnpi, vorrà chiarire la questione. Se vorrà affermare, cioè, tra i requisiti del maestro unico, autonomamente definito, i principi inderogabili del tutor (docente prevalente, coordinatore, referente educativo), limitando, quindi le soluzioni organizzative alla pari del doppio maestro unico.

In caso diverso, avrebbero buon gioco i critici a classificare quella del maestro unico come soltanto una pseudo-riforma fatta per mascherare l’operazione di taglio di organico.

Dal sito "Tuttoscuola"