La
sentenza del Consiglio di Stato del 7 maggio 2010 annulla la
sentenza del TAR Lazio del luglio scorso che aveva dichiarato
illegittima l’attribuzione del credito scolastico (*) da parte
dei docenti di religione cattolica. Secondo il TAR Lazio
l’attribuzione di un credito specifico agli alunni che si
avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica avrebbe
dato luogo ad una discriminazione nei confronti di coloro che
non si avvalgono di tale insegnamento, ma nel loro pieno diritto
non scelgono alcuna attività.
Il Consiglio di Stato, pur tenendo conto dello “stato di non
obbligo” stabilito dalla Corte Costituzionale per i non
avvalentisi, nega l’esistenza di discriminazioni sostenendo in
modo non del tutto conseguente che gli studenti che non si
avvalgono né dell’insegnamento della religione cattolica, né
delle attività alternative possono comunque conseguire il
massimo del credito scolastico attraverso la positiva
valutazione di altre attività.
La sentenza peraltro ribadisce che l’insegnamento delle
religione cattolica non dà luogo a voti.
Inoltre il Consiglio di Stato afferma con
forza che l’istituzione in ogni scuola dell’attività alternativa
“deve considerarsi obbligatoria per la scuola”
perché “la mancata attivazione dell’insegnamento
alternativo può incidere sulla libertà religiosa dello studente
o della famiglia”. Ne consegue un duro
ammonimento al Ministro Gelmini perché, come constata anche il
Consiglio di Stato, “in molte scuole gli insegnamenti
alternativi all’ora di religione non sono attivati, lasciando
così agli studenti che non intendono avvalersi come unica
alternativa quella di non svolgere alcuna attività didattica”.
Inutile aggiungere che i tagli in corso
stanno pesantemente aggravando questa situazione di sostanziale
discriminazione nei confronti degli alunni e delle famiglie che
esercitano il diritto di non avvalersi di un insegnamento
confessionale.
Dopo la sentenza del Consiglio di Stato
studenti e famiglie possono rivendicare con maggior forza
l’istituzione della attività alternative, essenziali per
garantire la laicità della scuola.
(*) Il credito scolastico, disciplinato
dall’art. 11 del D.P.R. 323/1998 prevede che il consiglio di
classe attribuisca ad ogni alunno nello scrutinio finale degli
ultimi tre anni della scuola secondaria superiore un apposito
punteggio per l’andamento degli studi. Il punto di partenza per
l’attribuzione del credito scolastico è la media dei voti nelle
diverse discipline (con esclusione materie facoltative:
religione o attività alternativa) a cui si aggiungono, nel
limite massimo di 1 punto su 10, la valutazione di altri aspetti
altri aspetti della partecipazione alla vita scolastica:
assiduità di frequenza, interesse e impegno nella
partecipazione, attività complementari e integrative, eventuali
altri crediti formativi. Il Ministro Fioroni ha allargato questi
aspetti alla valutazione dell’interesse col quale lo studente ha
seguito l’insegnamento della religione cattolica, ovvero le
attività alternative, ivi compreso lo studio individuale. Il
credito scolastico incide sulla votazione finale degli esami
finali, perché la somma dei punteggi di credito scolastico
ottenuti nei tre anni si aggiunge ai punteggi delle prove
scritte e orali. Il TAR Lazio aveva accolto i ricorsi presentati
da alcuni studenti con il supporto di associazioni laiche e
confessioni religiose, ora la sentenza del Consiglio di Stato
annulla quella del TAR.