a cura di I. Nobile e C. Rigoni

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fonte: AA.VV. Mezzi e messaggi
 

Provvedimenti per la difesa della razza italiana

R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728

 

 

Capo primo. Provvedimenti relativi ai matrimoni.

Art. l. Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza é proibito.

Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto é nullo.

Art. 2. Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera é subordinato al preventivo consenso del Ministro per l'Interno.

Art. 3 Fermo sempre il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Provincie e dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali collaterali non possono contrarre matrimonio con nazionalità straniera.

Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art.2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado.

Art. 4 Ai fini dell'applicazione degli artt. 2 e 3, gli italiani non regnicoli sono considerati stranieri.

Art. 5 L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, é obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti. Nel caso previsto dall'art. 1, non procederà né alle pubblicazioni , né alla celebrazione del matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo é punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila

Art. 6 . Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dello art.1

Al ministro del Culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, é vietato l'adempimento di quanto é disposto dal primo comma 1 della predetta legge. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 7. L'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'art. 2 é tenuto a farne immediata denunzia all'autorità competente.

Capo secondo. Degli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 8. Agli effetti di legge:

  1. é di razza ebraica colui che é nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;
  2. é considerato di razza ebraica colui che é nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;
  3. é considerato di razza ebraica colui che é nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto di padre;
  4. é considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelita, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazione di ebraismo.

Non é considerato di razza ebraica colui che é nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1¡ ottobre 1938-XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica.

Art. 9. L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione.

Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica devono fare espressa menzione di tale annotazione.

Eguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessioni o autorizzazioni della pubblica autorità.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 10. I cittadini di razza ebraica non possono:

  1. prestare servizio militare in pace e in guerra;
  2. esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica;
  3. essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le nonne dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi comunque, l'ufficio di amministratore o di sindaco;
  4. essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
  5. essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila.

Art. 11. Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengano a religione diversa da quella ebraica qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non rispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.

Art. 12. Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.

Art. 13. Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:

  1. le Amministrazioni civili e militari dello Stato-
  2. il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;
  3. le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei loro Consorzi;
  4. le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;
  5. le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con tributi di carattere continuativo;
  6. le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti di cui alla precedente lettera e) o che attingano ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per la metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;
  7. le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
  8. le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.