| Provvedimenti per la difesa della razza italiana R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728
Capo primo. Provvedimenti relativi ai matrimoni. Art. l. Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza é proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto é nullo. Art. 2. Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera é subordinato al preventivo consenso del Ministro per l'Interno. Art. 3 Fermo sempre il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Provincie e dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali collaterali non possono contrarre matrimonio con nazionalità straniera. Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art.2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado. Art. 4 Ai fini dell'applicazione degli artt. 2 e 3, gli italiani non regnicoli sono considerati stranieri. Art. 5 L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, é obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti. Nel caso previsto dall'art. 1, non procederà né alle pubblicazioni , né alla celebrazione del matrimonio. L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo é punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila Art. 6 . Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dello art.1 Al ministro del Culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, é vietato l'adempimento di quanto é disposto dal primo comma 1 della predetta legge. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila. Art. 7. L'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'art. 2 é tenuto a farne immediata denunzia all'autorità competente. Capo secondo. Degli appartenenti alla razza ebraica. Art. 8. Agli effetti di legge:
Non é considerato di razza ebraica colui che é nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1¡ ottobre 1938-XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica. Art. 9. L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione. Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica devono fare espressa menzione di tale annotazione. Eguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessioni o autorizzazioni della pubblica autorità. I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila. Art. 10. I cittadini di razza ebraica non possono:
Art. 11. Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengano a religione diversa da quella ebraica qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non rispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali. Art. 12. Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila. Art. 13. Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:
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